La disciplina dei rischi di incidenti industriali

Le attività industriali sono tutelate dalla nostra Costituzione (nello specifico dall’articolo 41), ma vi sono dei limiti che sono dettati, in particolare, dall’utilità sociale, dalla sicurezza e dalla dignità umana: già prima dell’emanazione della Carta, comunque, esisteva una specifica disciplina per quel che concerne le industrie che lavoravano sostanze particolari e pericolose, soprattutto quelle che avrebbero potuto provocare dei danni alla salute dell’uomo. La prima citazione di “lavorazioni insalubri” risale al 1934 e andava a contemplare quelle unità industriali che erano solite produrre vapori, gas ed altre esalazioni dannose per i cittadini. Una svolta importante e drammatica si ebbe però nel 1976 a causa dell’incidente di Seveso (attuale provincia di Monza-Brianza).

Il 10 luglio di quell’anno, infatti, una nube tossica di diossina proveniente dal reattore Icmesa-Givaudan devastò l’ambiente circostante e danneggiò seriamente la salute degli abitanti della zona, un disastro provocato dalla più totale non curanza della misure di prevenzione e sicurezza industriale. La cosiddetta “Direttiva Seveso” del 1982 fu emanata proprio per mettere in sicurezza gli impianti più a rischio. Soltanto da trent’anni, quindi, si è cominciato a occuparsi seriamente dell’argomento, con un apposito testo normativo (il Decreto Legislativo 175 del 1988) e con altre direttive comunitarie, come ad esempio la “Seconda Direttiva Seveso” del 1996. Attualmente, nel nostro paese i gestori degli stabilimenti o degli impianti in cui si lavorano sostanze pericolose hanno l’obbligo di attuare opportune prevenzioni interne, in modo da evitare incidenti simili a quello di trentacinque anni fa.

 Tra l’altro, una misura importante è quella che prevede la predisposizione di un documento che spieghi nel dettaglio le politiche di prevenzione degli incidenti, attuando nel concreto un apposito sistema di gestione della sicurezza. Infine, sono state apportate diverse modifiche degli impianti, dei depositi e dei processi industriali in merito alle loro sostanze pericolose che potrebbero rappresentare un aumento del rischio di incidente rilevante.